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SMART & START Italia

di Fabio Revelant

L’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale porta in sé le esigenze e le criticità legate allo stadio di sviluppo dell’impresa e diventa di fondamentale importanza pianificare nel modo corretto le esigenze finanziare e l’adeguato strumento di finanziamento che possa supportare il piano aziendale.

Si possono anzitutto distinguere alcune fasi tipiche:

Definizione del progetto: saranno da finanziare le attività di ricerca e sviluppo, l’analisi di mercato, la scelta dei collaboratori, la pianificazione delle attività, ecc.

Avvio degli investimenti strutturali (attrezzature, impianti, macchinari) e operativi (aspetti commerciali, amministrativi ecc.).

Più è puntuale la programmazione, maggiore è la probabilità di quantificare correttamente i fabbisogni. Le possibili fonti dovranno essere, quindi, valutate e scelte a seconda delle attività, dei costi, dell’entità del finanziamento e delle condizioni di accesso.

Sotto il profilo finanziario, la start up in fase nascente presenta spesso alcuni tratti tipici:

– il fabbisogno finanziario nasce dalla necessità di proseguire attività di ricerca o studi di fattibilità, di sviluppare software per la costruzione di piattaforme tecnologiche, di sostenere spese vive per avviare le prime attività in marketing e pubblicità: tutti elementi intangibili, di difficile valutazione per il finanziatore esterno;

– l’inesistenza di un cash flow iniziale, il basso livello di capitalizzazione e la mancanza di dimensioni adeguate rendono difficile l’accesso a fonti di capitale;

– prima dell’emissione della prima fattura, i mezzi propri detenuti dai componenti della compagine sono l’unica fonte di finanziamento;

– in generale, il sistema bancario tende a non concedere fondi ad aziende “senza storia” e “senza garanzie reali”, mentre in taluni casi anche alle start-up sono dedicate linee di credito particolari;

– dopo l’emissione della prima fattura si può ricorrere a mezzi di terzi (sconto, anticipo, ecc.);

– solo quando il bilancio è in utile si può ottenere lo scoperto di conto corrente.

Con queste premesse diventa strategico per il successo dell’iniziativa poter contare su uno strumento agevolato di finanza pubblica, che slegato dalle logiche bancarie possa supportare l’impresa in questo momento delicato.

SMART & START Italia

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, prevede l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start up innovative, denominato Smart&Start Italia.

Successivi interventi normativi hanno ampliato e semplificato gli ambiti applicativi. L’ultima circolare che recepisce e illustra le modificazioni è infatti datata 14 febbraio 2018 (Circolare MISE n. 102159)   Smart&Start Italia sostiene quindi la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.

In base ai dati pubblicati sul sito web del soggetto gestore Invitalia, dalla partenza, nel settembre 2013, Smart&Start ha finanziato oltre 700 start up con progetti prevalentemente nei settori dell’economia digitale, life science, ambiente ed energia a fronte di oltre 200 milioni di euro di agevolazioni concesse. Lo sportello ad oggi è aperto e la procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le start up innovative:

a) costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione

b) di piccola dimensione

c) con sede legale e operativa su tutto il territorio nazionale

Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start up innovativa entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore.

Il rispetto dei requisiti e la relativa iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni nel caso degli altri soggetti richiedenti (persone fisiche che intendo costituire una start up innovativa – e l’effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale deve comunque essere dimostrata alla data della prima richiesta di erogazione).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI PIANI IMPRESA

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica utilizzando la procedura informatica a disposizione.

Il piano di impresa a corredo (da compilare sempre utilizzando la proceduta informatica e le modalità e schemi indicati) deve contenere:

-dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;

– descrizione dell’attività proposta;

– analisi del mercato e relative strategie;

– aspetti tecnici;

– aspetti economico-finanziari;

– una presentazione libera (pitch) del progetto di massimo 15 diapositive

AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELL’INTERVENTO

Sono ammissibili all’agevolazione i piani di impresa:

a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni del campo dell’economia digitale, e/o

c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento e/o il sostenimento di costi di esercizio per un importo complessivo di spese e /o costi ammissibili non superiore a Euro 1.500.000,00 e non inferiore a Euro 100.000,00.

FORMA ED ENTITA’ DELL’AIUTO

L’aiuto consiste in un finanziamento agevolato, senza interessi per un importo pari al 70% delle spese e/o dei costi rimborsabili (80% nel caso di start up innovative localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

La percentuale del finanziamento agevolato è aumentato all’80% delle spese e/o dei costi ammissibili anche nel caso di start up innovative la cui compagine sia interamente costituita da giovani di età non superiore a 35 anni e/o donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. I finanziamenti agevolati:

a) hanno una durata di 8 anni;

b) sono regolati a “tasso 0”;

c) sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento;

d) non sono assistiti da forme di garanzia.

SPESE AMMISSIBILI

Nell’ambito dei piani di impresa sono ammissibili i piani di investimento funzionali alla realizzazione del progetto, avviati successivamente alla presentazione della domanda e realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, aventi ad oggetto l’acquisizione di:

a) impianti macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici;

b) componenti hardware e software;

c) brevetti, marchi e licenze;

d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

e) progettazione, sviluppo personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;

f) investimenti in marketing e web marketing.

Per quanto invece concerne i costi di esercizio, gli stessi devono essere sostenuti nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento:

a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa (in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione);

b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici ovvero tecnico scientifici (per cui non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese di acquisizione);

c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature;

d) costi salariali del personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori con dottorato di ricerca;

e) licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;

f) licenze relative all’utilizzo di software;

g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati di all’art. 25, c. 5 del Dl n 179/2012.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 stati avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

Invece per i costi di esercizio, l’erogazione del finanziamento agevolato avviene, sempre su richiesta dell’impresa beneficiaria, per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (art. 2 c. 100, lett. a), della L. 662/96) sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

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