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Industria 4.0 – L’iperammortamento

di Fabio Revelant

Da qualche settimana si è concluso per la maggior parte delle aziende il primo esercizio in cui è applicabile il maggior beneficio dell’iper ammortamento come previsto dall’articolo 1 commi 9-13 della legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di bilancio 2017).

Tale beneficio si riferisce agli investimenti in beni strumentali nuovi la cui caratteristica peculiare è quella di essere finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave “4.0”, quindi macchine “intelligenti” e “interconnesse”. In questo quadro le PMI innovative e le start up innovative che fanno della digitalizzazione e dell’automazione spinta una delle chiavi del loro successo, possono efficacemente beneficiarne.

Il limite maggiore per le start up è che per poter effettivamente godere dei vantaggi è necessario che siano in grado di generare utile fiscale in un ragionevole periodo temporale (nel caso contrario non vi è una decadenza del beneficio ma i positivi effetti fiscali sono rimandati in periodi successivi in cui a regime si produrranno sufficienti redditi). E le start up difficilmente producono utile nei primi esercizi.

Perciò la effettiva possibilità di godere di tale vantaggio è spesso nei primi anni una ipotesi che si avvererà solo quando la start up “decollerà”: in caso di insuccesso viceversa non si può godere del vantaggio fiscale.

 

Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

Soggetti beneficiari

I beneficiari delle disposizioni dell’iper ammortamento sono esclusivamente i soggetti titolare di reddito di impresa (Piccole, medie e grandi imprese).

Gli investimenti

Gli investimenti agevolabili devono essere riconducibili ai beni elencati nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») e sono raggruppabili in tre categorie:

– beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

– sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

– dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e del posto di lavoro in logica «4.0».

Ambito temporale

Sotto il profilo temporale, anche a seguito delle modifiche intervenute con la recente legge di bilancio 2018, l’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017, fino al 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Interconnessione e documentazione

Per poter fruire dei benefici dell’iper ammortamento l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al dpr 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede le caratteristiche di legge ed è interconnesso al sistema di gestione aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

E’ opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica i cui contenuti devono essere i seguenti:

– descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione che ne dimostri l’inclusione in una delle categorie;

– descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e facoltativi;

– verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dalla norma, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio. È necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, http, MQTT, ecc)
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

– descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura; – rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.)

Modalità di fruizione del beneficio

Il beneficio introdotto con l’iper ammortamento si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150%) che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile. In particolare è necessario tenere in considerazione tre momenti temporali:

– il periodo di imposta di “effettuazione” dell’investimento; il periodo di imposta di “entrata in funzione”;

– il periodo d’imposta di “interconnessione”.

Il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione ed alla quantificazione dell’investimento agevolabile.

Dall’entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d’imposta il bene viene interconnesso, dell’iper ammortamento.

L’interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell’iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%.

E’ importante sottolineare che un “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

Maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali (Allegato B)

Qualora l’impresa effettui nel corso dell’esercizio investimenti in beni strumentali della categoria «4.0» la normativa concede altresì l’applicazione di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di determinati beni (rientranti nell’allegato B della legge), beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” (l’elenco si riferisce sostanzialmente a software, sistemi e applicazioni digitali che hanno la caratteristica di non essere funzionalmente legati a una singola macchina).

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